REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
ART. 1
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Indichiamo di seguito una casistica esemplificativa sia delle mancanze sia dei provvedimenti disciplinari

 

SANZIONI DISCIPLINARI

DOVERI

MANCANZE

SANZIONI E AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE

ORGANO COMPETENTE

Frequenza regolare

Assenze ripetute e non motivate

Ammonizione con annotazione sul registro di classe.
Comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia

Docente

Coordinatore di classe e/o Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio di Classe

Garantire la regolarità delle comunicazioni scuola-famiglia

- Non far firmare e/o non consegnare le comunicazioni, le verifiche, ecc.
- Falsificare la firma dei genitori, dei docenti, ecc.

Ammonizione

Sospensione

Docente

Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio di Classe

Comportamento educato e rispettoso nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del personale ATA e dei compagni

- Linguaggio e/o gesti offensivi
- Minacce
- Aggressione verbale/fisica
- Mancato rispetto delle proprietà altrui

Ammonizione
Sospensione
(è previsto il risarcimento del danno)

Docente

Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio di Classe

Comportamento corretto e collaborativo nell'ambito dello svolgimento dell'attività didattica

- Disturbo della lezione/attività
- Rifiuto a svolgere il compito assegnato
- Rifiuto a collaborare
- Dimenticanze ripetute del materiale scolastico

Ammonizione
Sospensione

Docente
Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio di Classe

Direttiva "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti".

Uso dei telefoni cellulari e di dispositivi elettronici durante l’attività didattica

ammonizione

sospensione in casi ripetuti o di grave violazione della privacy

Docente

Dirigente Scolastico  con Consiglio di Classe                                                                                           

Rispetto dei regolamenti e delle norme di sicurezza

Inosservanza non occasionale

Ammonizione
Sospensione

Docente

Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio di Classe

Utilizzo corretto delle strutture, delle strumentazioni e dei sussidi didattici della scuola

Danneggiamento volontario o colposo

Ammonizione
Sospensione
(è previsto il risarcimento del danno)

 

Docente
Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio di Classe

Corresponsabilità nel rendere e nel mantenere accoglienti gli ambienti scolastici

Disimpegno nella cura degli ambienti o danneggiamento volontario

Ammonizione

Sospensione
(è previsto il risarcimento del danno)

Docente

Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio di Classe

NB:  E’ il Consiglio di Classe che formula al Dirigente Scolastico la proposta e l’entità della sanzione. Sta al Dirigente Scolastico comminare la sanzione.   

Art. 2 - CRITERI REGOLATIVI – LE SANZIONI

 

NB:  occorre tener conto anche della possibilità di promuovere il recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

NB: CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI
A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1) Sono ammonizioni orali o scritte che vengono date o dal singolo docente o nei casi più gravi dal Dirigente Scolastico  

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni  ( Art. 4 - Comma 8):
Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe -  è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R.  n. 249/98.
Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con  i suoi genitori  al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo  superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9). Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
 Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove  - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo  mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento  dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ( Art. 4 - comma 9bis):
L'irrogazione di tale sanzione, da  parte del Consiglio d'Istituto,  è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E)  Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)
Nei casi  più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).
E' importante sottolineare che le  sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente  (Comma 9 ter).

 Art. 3 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Le ammonizioni sono inflitte dai docenti. Scritte sul registro di classe devono essere comunicate per iscritto, tramite diario, alle famiglie che hanno l'obbligo di vistare l'avviso. Se il docente lo ritiene utile può chiedere la convocazione della famiglia in accordo con il Coordinatore di classe.
Le ammonizioni per fatti ritenuti gravi o per infrazioni ripetute sono comminate dal Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio di Classe. Viene data comunicazione alla famiglia tramite lettera della Dirigenza, con la quale può essere disposta contestualmente la convocazione.
In caso di infrazioni gravi si riunisce per deliberare la sanzione il Dirigente Scolastico con il Consiglio di Classe convocato con la sola componente docente
Norme di ordine generale riferite alle modalità di conduzione del procedimento disciplinare:

Art. 4 IMPUGNAZIONI
1)  Contro la sanzione disciplinare dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è ammesso ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Dirigente USP (art. 328, commi 2 e 3 D. L.vo 16/04/1994, n° 297).
2)  Contro le altre sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro assegnazione, all'organo di garanzia, interno alla scuola, istituito e disciplinato dal successivo articolo.

Art. 5 ORGANO DI GARANZIA
Viene istituito un Organo di garanzia interno alla scuola con i seguenti compiti:
- decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari di tipo A, B.
- decide in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, circa l'applicazione del Regolamento di disciplina.

L'Organo di garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da:

NB: vengono nominati  anche come membri supplenti un docente, un genitore, uno studente

L’Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, in caso di parità prevale il voto del presidente.
Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.

L'Organo di garanzia dura in carica tre anni.

ART 6 DISCIPLINA E CONDOTTA
In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente   durante   tutto   il  periodo  di  permanenza  nella  sede scolastica,  anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli  interventi  educativi  realizzati dalla scuola anche fuori della propria sede
La  votazione  sul  comportamento  degli  studenti,  attribuita collegialmente  dal  consiglio  di  classe secondo criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, in caso di insufficienza, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.